ENASARCO: cosa sapere per emettere correttamente fattura come agente o rappresentante

Cos'è l'ENASARCO e a chi si applica?

L'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è un ente previdenziale integrativo obbligatorio per gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano in forza di un contratto di agenzia e percepiscono provvigioni. Non conta tanto la forma giuridica (puoi essere una ditta individuale o una società) quanto la natura dell’attività svolta.

Se promuovi prodotti o servizi per conto di un’impresa mandante, agendo come intermediario stabile, sei con ogni probabilità soggetto alla contribuzione ENASARCO.

Se invece l’attività è saltuaria, occasionale, oppure se manca un vero e proprio rapporto di agenzia (come nel caso di consulenti o procacciatori d’affari), l’obbligo non si applica. È bene, però, valutare caso per caso, anche perché in alcuni contratti borderline la distinzione può non essere immediata.

Ecco le risposte alle domande più frequenti! Siamo certi ci siano anche le tue.

Quando si applica?

L'obbligo contributivo sorge in presenza di un incarico stabile di promozione commerciale, remunerato e svolto in modo non occasionale. È fondamentale che l'attività sia registrata correttamente come agenzia o rappresentanza presso il Registro delle Imprese e che sia stata aperta una partita IVA coerente con questa attività.

ENASARCO e INPS: qual è la differenza e perché entrambi sono importanti per gli agenti di commercio

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l’ente pubblico che gestisce la previdenza obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori italiani, inclusi i lavoratori autonomi, i dipendenti, i pensionati, e molto altro. L’iscrizione all’INPS è obbligatoria e garantisce, tra le altre cose, il diritto alla pensione di vecchiaia, all’invalidità, e ad altre prestazioni sociali.
L’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) è un ente di natura privatistica, creato specificamente per fornire una previdenza integrativa obbligatoria esclusivamente agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti a questo specifico albo professionale./p>

Perché un agente di commercio deve versare contributi a entrambi? La ragione risiede nella natura della copertura previdenziale:

  • L’INPS assicura la copertura previdenziale di base, comune a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore;
  • L’ENASARCO offre una tutela aggiuntiva, specifica per la categoria degli agenti, con prestazioni integrative come una pensione aggiuntiva, indennità di maternità, malattia, e altre forme di assistenza mirate.
Dal punto di vista pratico, ciò significa che un agente di commercio con partita IVA è tenuto a versare i contributi INPS come lavoratore autonomo - di solito alla Gestione Separata o altra gestione specifica - e, in aggiunta, deve versare i contributi ENASARCO secondo le regole di questo ente.

L’ammontare e le modalità di versamento sono differenti: mentre i contributi INPS seguono regole più generali e si basano sul reddito dichiarato, quelli ENASARCO sono calcolati principalmente sulle provvigioni percepite come agente.
Questa doppia contribuzione è fondamentale perché senza il versamento all’ENASARCO, l’agente perde il diritto alle prestazioni previdenziali integrative previste per la sua categoria, che sono invece garantite dall’ente. Tra queste prestazioni ci sono, ad esempio, una pensione integrativa rispetto a quella INPS, indennità di maternità e malattia specifiche per agenti, sussidi per eventi come infortuni o disoccupazione, e un trattamento di fine rapporto dedicato (il cosiddetto “TFR ENASARCO”). Inoltre, l’ente offre supporto e assistenza per la formazione professionale e per particolari situazioni di difficoltà economica.

In sintesi, l’INPS copre la “base” previdenziale, mentre l’ENASARCO fornisce un livello aggiuntivo di tutela, pensato proprio per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Iscrizione all’ENASARCO e scadenze per i versamenti

La contribuzione all’ENASARCO si basa principalmente sulle provvigioni effettivamente incassate nell’anno di riferimento e deve essere versata con cadenza trimestrale. Le scadenze dei versamenti sono normalmente fissate al 16 del mese successivo al trimestre di riferimento:

  • 16 aprile per il primo trimestre (gennaio-marzo);
  • 16 luglio per il secondo trimestre (aprile-giugno);
  • 16 ottobre per il terzo trimestre (luglio-settembre);
  • 16 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre (ottobre-dicembre).
È importante rispettare queste scadenze per evitare sanzioni e interessi di mora. Inoltre, l’ENASARCO invia annualmente agli iscritti un prospetto contributivo, utile per verificare l’esattezza dei versamenti effettuati.
In caso di variazioni significative nel volume delle provvigioni, è possibile presentare istanze per ricalcolare i contributi, ma la regola generale è che il contributo venga calcolato su quanto effettivamente guadagnato come agente nel periodo.

Quanto si versa all'ENASARCO?

Il contributo ENASARCO si calcola sulle provvigioni effettivamente percepite. Per l’anno 2025, l’aliquota complessiva è del 17%. Questa percentuale viene suddivisa in modo equo tra agente e mandante: una ritenuta del 8,5% viene trattenuta direttamente dalla provvigione dell’agente, mentre il restante 8,5 è a carico dell’azienda mandante, che provvede al versamento totale all’ente.

Esempio pratico di calcolo

Supponiamo che l’agente percepisca una provvigione lorda di 2.000 euro. Su questa somma, la trattenuta ENASARCO a carico dell’agente sarà di 170 euro (8,5%). Il mandante, invece, verserà all’ENASARCO 340 euro complessivi, somma della quota trattenuta all’agente e della propria quota di contribuzione, di conseguenza, l’agente riceverà un< b>importo netto di 1.830 euro.

Il mandante, quindi, trattiene questa quota e versa all’ENASARCO non solo la parte trattenuta all’agente, ma anche la propria quota (l’altra metà della contribuzione). In pratica, il mandante fa un unico versamento complessivo che include sia la quota dell’agente sia la propria.
Questo versamento è effettuato tramite modello F24, in cui il mandante indica l’importo totale dovuto all’ENASARCO (quota agente + quota mandante) e lo versa direttamente all’ente.

Quindi:
  • l’agente subisce una trattenuta sulla sua provvigione (la sua metà del contributo);
  • il mandante versa tutta la somma all’ENASARCO in un unico pagamento, facendo da sostituto d’imposta per l’agente.

In questo modo l’agente non deve occuparsi direttamente del versamento ENASARCO, perché è il mandante che si fa carico di tutto.

Voce Importo (€)
Provvigione lorda 2.000
Ritenuta agente (8,5%) 170
Quota mandante (8,5%) 170
Totale versato ENASARCO 340
Importo netto agente 1.830

Come indicare l'ENASARCO in fattura

Nel caso in cui utilizzi un software di fatturazione elettronica come Fattura.it, è sufficiente selezionare la ritenuta "ENASARCO (RT03)" nel campo dedicato. Il sistema calcola automaticamente l’importo corretto e lo inserisce nel file XML da trasmettere tramite SDI. La ritenuta non prevede applicazione dell’IVA, né interferisce con altri elementi della fattura, ma va comunque evidenziata in modo chiaro.
Una fattura con ENASARCO presenterà dunque l’importo lordo della provvigione, la ritenuta dell’8,5% e il totale da incassare, già al netto della trattenuta.

ENASARCO nel regime forfettario

Anche chi applica il regime forfettario è soggetto all'obbligo contributivo ENASARCO. Tuttavia, a differenza di chi adotta un regime fiscale ordinario, il contributo versato all’ENASARCO nel regime forfettario non è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF. Questo significa che l’importo versato come contributo ENASARCO non può essere sottratto dal reddito su cui si calcolano le imposte; quindi, non riduce la base imponibile e, di conseguenza, non abbassa le tasse da pagare.
Nel regime ordinario, invece, i contributi ENASARCO sono considerati spese deducibili: vengono cioè sottratti dal reddito lordo, abbassando così la base imponibile e riducendo l’imposta dovuta.

Inoltre, nel regime forfettario non si applica l’IVA sulle fatture emesse, ma la trattenuta ENASARCO rimane comunque obbligatoria e deve essere riportata correttamente nel tracciato elettronico della fattura elettronica.

Quindi, anche nel regime forfettario l’obbligo ENASARCO rimane, ma cambia la modalità di deduzione fiscale.

Plurimandatari e monomandatari: cosa cambia

La differenza principale riguarda i minimi e massimi contributivi annuali previsti. Gli agenti monomandatari, cioè legati a una sola mandante, devono rispettare soglie minime più alte rispetto ai plurimandatari, che lavorano con più aziende. I plurimandatari, però, devono rispettare le soglie minime con ogni mandante separatamente. Questo può incidere sia sulla contribuzione complessiva che sulle verifiche periodiche dell'ente.

Gli agenti monomandatari, cioè quelli che lavorano con un solo mandante, devono rispettare una soglia minima più alta. Nel 2025 il minimale annuo di provvigioni è di circa 1.011 euro. Questo significa che, anche se le provvigioni effettivamente percepite sono inferiori, l’agente è comunque tenuto a versare i contributi calcolati su questo importo minimo.
Gli agenti plurimandatari, che collaborano con più aziende, hanno una soglia minima più bassa per ogni singolo mandato: circa 507 euro di provvigioni annue. Tuttavia, questa soglia deve essere rispettata separatamente con ciascuna mandante. Quindi, se in uno dei mandati le provvigioni risultano inferiori a questo importo, anche lì si dovranno versare i contributi minimi.

Oltre alle soglie minime, esiste un massimale contributivo annuo, che per il 2025 è fissato intorno a 45.085 euro di provvigioni per i monomandatari, e a 30.057 euro per i plurimandatari. Al superamento di questi limiti, non è previsto il versamento di ulteriori contributi ENASARCO.

Queste regole incidono sul calcolo della contribuzione complessiva e sulle verifiche che l’ente effettua periodicamente per garantire la correttezza dei versamenti.

Cosa succede se superi il massimale contributivo?

Una volta raggiunto il massimale annuale (es. 45.085?€ per monomandatari, 30.057?€ per plurimandatari), non richiede ulteriori versamenti ENASARCO.
Attenzione però: le provvigioni successive devono comunque essere dichiarate, anche se non comportano contributi aggiuntivi. Questo serve a garantire la trasparenza e permettere a ENASARCO di tracciare i redditi reali.

Inoltre, se emetti fatture elettroniche tramite software, ricordati di rimuovere la ritenuta ENASARCO dopo aver toccato il massimale — diversamente il sistema la includerà in automatico anche se non dovuta. In questo modo eviti errori contabili e resti conforme agli obblighi previdenziali.

Quando non si applica l'ENASARCO

Il contributo non è dovuto quando manca un vero rapporto di agenzia continuativo: ad esempio, se si tratta di un'attività occasionale, di collaborazione saltuaria o priva dei requisiti formali. Inoltre, non è richiesto in presenza di rapporti di lavoro dipendente, o se non vi è iscrizione come agente al Registro Imprese.

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