Esenzione IVA
Situazione prevista dalla legge in cui un’operazione rientra nel campo IVA ma non è soggetta all’imposta per specifiche disposizioni normative (art. 10 DPR 633/72 e altri).
La normativa di riferimento, che bisogna espressamente indicare in fattura, è l'Articolo 10 e seguenti del DPR 633/1972 (esenzioni IVA).
Tra gli esempi più comuni di prestazioni esenti IVA troviamo:
-
Operazioni finanziarie (interessi bancari)
-
Assicurazioni | - Contributi pubblici
-
Risarcimenti danni
-
Cessioni extra-UE (esportazioni)
-
Corrispettivi non legati a cessioni di beni o servizi
Da non confondere con l'indicazione "non soggetta o IVA" (che indica invece che un'operazione non rientra proprio nel campo di applicazione dell’IVA, quindi non è prevista l’IVA fin dall’origine ai sensi Art. 1 e 3 del DPR 633/1972, indicate in fattura come "operazione fuori campo IVA”) oppure con l'Esonero IVA (Situazione in cui un soggetto è esonerato dall’applicare o versare l’IVA per particolari motivi, come dimensioni ridotte, regime speciale, ecc.)
