Fatturazione elettronica carburanti: tutto rinviato al 1° gennaio 2019

Pubblicato il 26-07-2018 da La Redazione
Rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburantefatturazione elettronica carburanti proroga.

Fatturazione elettronica carburanti: è stato ufficialmente rinviato l'obbligo per le cessioni di carburante. Come disposto dal governo con il decreto legge n. 79 del 28 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno immediatamente successivo, il termine è slittato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

Tale rinvio, non è l'unica modifica apportata alla Legge di Bilancio 2018 motivo per cui l'Agenzia delle Entrate ha redatto una circolare, datata 2 luglio, in cui sono state illustrate tutte le novità relative ai commi 917 e 927 della normativa.

Fino al 31 dicembre, insomma, restano invariate le regole in vigore sin dal 1997 ma, con il nuovo anno, scatterà il tanto temuto obbligo di fatturazione elettronica per tutti: per i fornitori di carburante, per chi presta subappalto nel settore pubblico e, salvo proroghe, per i titolari di partita Iva.

Fatture elettroniche per i fornitori di carburante: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

fatturazione elettronica chiarimenti agenzia delle entrateGli ultimi aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Era stato già precisato ma, con il rinvio, l'Agenzia delle Entrate è tornata a precisare anche chi sono i soggetti esenti dall'obbligo di fatturazione elettronica carburanti.

Disattese, dunque, le speranze di chi sperava che la proroga sarebbe stata accompagnata da un allargamento del fronte degli esenti. Più tempo per tutti per organizzarsi, in sostanza, ma dal 1° gennaio bisognerà necessariamente adeguarsi.

Gli unici esenti, come previsto dalla Legge di Bilancio e come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, sono:

  • i fornitori di benzina e gasolio che rientrano nel regime di vantaggio
  • i fornitori di benzina e gasolio che rientrano nel regime forfettario
  • gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per motori per uso autotrazione
  • i fornitori di carburante per aeromobili ed imbarcazioni

“Tale modalità di documentazione tramite fattura elettronica – ribadisce l'Agenzia delle Entrate - riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista)”.

Fornitori di carburante: i codici da inserire nelle fatture elettroniche

obbligo fatturazione elettronica per cessioni carburanteIn fattura elettronica bisognerà inserire un codice diverso per ogni tipo di carburante

A destare preoccupazione non sono soltanto le scadenze e i nuovi obblighi ma anche le modalità stesse di compilazione dei documenti digitali.

Nel ricordarti che su Fattura.it è possibile è possibile assolvere a tutte le imposizioni previste per legge in maniera facile e veloce, riportiamo i codici da inserire in fattura elettronica in base alla tipologia di carburante.

  • 27101245 - vendita di benzina senza piombo ottani => 95 e < 98
  • 27101249 - vendita di benzina senza piombo ottani => 98)
  • 27101943 - vendita di oli da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%
  • 27102011 - vendita di olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%

Fatturazione elettronica carburante: vale anche per trattori agricoli e forestali?

fatturazione elettronica trattori agricoliI trattori e le macchine agricole sono esenti dagli obblighi sulla fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

No, secondo quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate i trattori agricoli e forestali, nonché in generale le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada, devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni. Per trattori agricoli si intende, nello specifico, macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali ovvero:

  • macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi
  • macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole
  • macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente
  • macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi 
  • rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole

Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti. 

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