Fatturazione elettronica carburanti: è stato ufficialmente rinviato l'obbligo per le cessioni di carburante. Come disposto dal governo con il decreto legge n. 79 del 28 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno immediatamente successivo, il termine è slittato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
Tale rinvio, non è l'unica modifica apportata alla Legge di Bilancio 2018 motivo per cui l'Agenzia delle Entrate ha redatto una circolare, datata 2 luglio, in cui sono state illustrate tutte le novità relative ai commi 917 e 927 della normativa.
Fino al 31 dicembre, insomma, restano invariate le regole in vigore sin dal 1997 ma, con il nuovo anno, scatterà il tanto temuto obbligo di fatturazione elettronica per tutti: per i fornitori di carburante, per chi presta subappalto nel settore pubblico e, salvo proroghe, per i titolari di partita Iva.
Era stato già precisato ma, con il rinvio, l'Agenzia delle Entrate è tornata a precisare anche chi sono i soggetti esenti dall'obbligo di fatturazione elettronica carburanti.
Disattese, dunque, le speranze di chi sperava che la proroga sarebbe stata accompagnata da un allargamento del fronte degli esenti. Più tempo per tutti per organizzarsi, in sostanza, ma dal 1° gennaio bisognerà necessariamente adeguarsi.
Gli unici esenti, come previsto dalla Legge di Bilancio e come ribadito dall'Agenzia delle Entrate, sono:
“Tale modalità di documentazione tramite fattura elettronica – ribadisce l'Agenzia delle Entrate - riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista)”.
A destare preoccupazione non sono soltanto le scadenze e i nuovi obblighi ma anche le modalità stesse di compilazione dei documenti digitali.
Nel ricordarti che su Fattura.it è possibile è possibile assolvere a tutte le imposizioni previste per legge in maniera facile e veloce, riportiamo i codici da inserire in fattura elettronica in base alla tipologia di carburante.
No, secondo quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate i trattori agricoli e forestali, nonché in generale le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada, devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni. Per trattori agricoli si intende, nello specifico, macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali ovvero:
Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti.
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